L. 90/2013: NUOVI DECRETI ATTUATIVI PER IL CERTIFICATO “APE”.
Dal 1° ottobre 2015 entrano in vigore i nuovi decreti attuativi della L 90/2013, ossia nuove linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica del 26 giugno 2015. Ricordiamo cosa si intende quando si parla di ” APE “.
Ci riferiamo al c.d. attestato di prestazione energetica, ovvero ad un documento redatto e rilasciato da tecnici abilitati ed indipendenti (ai sensi del DPR 16 aprile 2013 n°75) che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di specifici indicatori e l’assegnazione di una classe energetica.
L’ Ape ha una validità di dieci anni a partire dal suo rilascio ma deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici. Per permettere al tecnico incaricato di emettere un attestato con validità decennale, il proprietario, il conduttore o l’amministratore dell’immobile, dovranno fornire i libretti di impianto e i rapporti di controllo di efficienza energetica predisposti e compilati a norma di legge ed in corso di validità. Se richiesto dagli enti competenti dovrà essere allegata all’ Ape una copia di questi documenti. La mancata esecuzione dei controlli e/o adeguamenti comporta la riduzione di validità dell’ Ape che perderà efficacia il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è previsto la prima scadenza non rispettata. Se entro tale termine il proprietario provvede a regolarizzare la situazione, l’ Ape rimasto nel frattempo valido, mantiene la sua validità fino a successiva scadenza.
Il nuovo Ape ha una maggiore completezza dei dati ed è più facilmente comprensibile da parte dei cittadini; vediamo come.
a) Esso rende uniforme le modalità di classificazione energetica degli edifici ed il modello di attestato su tutto il territorio nazionale. Si crea un sistema informativo comune in tutta Italia denominato SIAPE, contenente tutti i dati relativi agli attestati di prestazione energetica in questo modo le regioni possono attivare i controlli obbligatori almeno sul 2% dei documenti.
b) Le classi energetiche passano da 7 a 10, ovvero dalla A4 alla G.
c) Ha come contenuto obbligatorio la prestazione energetica globale sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile: ciò determina la classe energetica degli edifici.
d) Si introduce l’obbligo di sopralluogo per il soggetto certificatore presso l’edificio oggetto della certificazione energetica. Egli procederà ad indicare dati identificativi e catastali dell’unità immobiliare, dati e titoli propri, modalità di reperimento della documentazione, metodologia di calcolo adottata, principali dati metrici e costruttivi dell’edificio.
e) Il Decreto MISE del 26 giugno 2015 prevede che: ” Entro 15 giorni successivi alla trasmissione, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, della copia del certificato alla regione o provincia autonoma competente per il territorio, il soggetto certificatore procede alla consegna dell’Ape al richiedente. La sottoscrizione con firma digitale dell’Ape ha valenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”.
f) Si definisce la qualità energetica del fabbricato ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento ed il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici.
g) Si indicano emissioni di anidride carbonica, energia esportata, raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica, servizi energetici presenti, dati dettagliati di tali impianti, quantità annua di energia consumata per ogni vettore energetico utilizzato.
Non sempre l’Ape è obbligatorio; sono esclusi dall’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica:
- fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore ai 50 mq;
- edifici industriali, artigianali o agricoli salvo per le porzioni di esse adibite ad uffici con permanenza di persone, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico;
- edifici agricoli o rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
- box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione di impianti sportivi;
- edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
- ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato dall’atto notarile;
- fabbricati in costruzione;
- portici e legnaie;
- fabbricati inagibili o non utilizzabili;
- parti comuni condominiali;
- atti non traslativi.
Vengono poi elencate diverse tipologie di sanzioni per mancata dotazione dell’Ape (multe dai 3.000 ai 18.000 euro per costruttori o proprietari di nuovi edifici o per ristrutturazioni importanti e per vendita o trasferimenti a titolo oneroso; multa dai 300,00 ai 1.800 euro per il proprietario con un nuovo contratto di locazione); per mancata allegazione al contratto definitivo (dai 3.000 ai 18.000 euro. Per contratti di locazione di durata inferiore ai tre anni la sanzione è ridotta a metà); per violazione dell’obbligo di informativa evidenziata da apposita dichiarazione nel contratto.
E’ prevista inoltre una sanzione pecuniaria da 700 a 4.200 euro per il certificatore abilitato che non rispetti i criteri di redazione.
Inoltre in caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici dell’annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro.
In più sempre dal 1° ottobre 2015 gli annunci di vendita o locazione di immobili diffusi tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciale, devono riportare:
- indice di prestazione energetica dell’involucro;
- indice di prestazione energetica globale dell’edificio o dell’unità immobiliare sia rinnovabile che non;
- classe energetica assegnata compresa tra A4 e G.
Inoltre è previsto l’obbligo di utilizzo del format indicato nell’appendice C del decreto stesso ad esclusione di annunci diffusi via internet e a mezzo stampa.
Si ricorda che l’Ape non è un semplice documento, ma una nuova idea di progettare, costruire ed utilizzare gli edifici con maggiore attenzione ai consumi di risorse energetiche.
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