ACCETTAZIONE TACITA DELL’EREDITA’. CHIARIMENTI.
Quando si apre una successione i beneficiari, chiamati all’eredità, non sono automaticamente eredi: se vogliono possono accettare o rinunciare. Quando nell’eredità sono compresi beni immobili l’accettazione (espressa o tacita) deve essere registrata e deve essere trascritta presso i Pubblici Registri Immobiliari. La presentazione della denunzia di successione presso l’Agenzia delle Entrate non determina mai accettazione dell’eredità essendo solo adempimento di obblighi fiscali (pagamento imposte di successione).
Una volta accettata la successione, la stessa dovrà essere trascritta a cura del notaio. Questo atto di trascrizione è reso obbligatorio dal 1° luglio 2010, perchè chi decide di vendere un bene accettato in seguito all’apertura di una successione è obbligato, per legge, a garantire all’acquirente un acquisto certo, sicuro ed opponibile e deve quindi garantire una corretta trascrizione di tutti i trasferimenti precedenti (provenienza) anche ereditari. La trascrizione effettuata sarà utile per l’erede (venditore) anche nel caso di successive vendite di altri immobili (ereditari) senza che debba essere sopportato altro costo.
E’ necessario, per garantire tutte le parti di una vendita, che il Notaio verifichi, attraverso i controlli e le visure, la provenienza del bene e, nel caso di provenienza ereditaria, l’esistenza di una accettazione della eredità. Se chi vende non ha ancora accettato espressamente l’eredità (con atto notarile ovvero davanti il Cancelliere del Tribunale) la vendita può essere regolarmente stipulata, non sarà necessario un atto di accettazione espressa (con maggiori costi) ma sarà sufficiente una trascrizione in più (dell’accettazione tacita) a spese del venditore e a cura del Notaio. Capita spesso infatti, che al momento di rivendere un immobile ereditato il venditore si sente richiedere dal Notaio una somma di danaro per l’accettazione tacita dell’eredità.
La legge infatti considera la vendita di un immobile ereditato come una manifestazione di accettazione dell’eredità in re ipsa. È quindi sufficiente una dichiarazione dell’atto notarile, il pagamento di tasse modeste e l’operato del notaio che provvede all’operazione di trascrizione. In pratica quindi, con lo stesso atto di vendita il notaio compie due trascrizioni, di cui la prima, immediatamente precedente, è quella a favore del venditore per l’acquisto in successione, e l’altra, immediatamente successiva, è a favore dell’acquirente che acquista con la compravendita. Il costo, è relativamente modesto, una somma totale di euro 500.
Una cosa è certa: il notaio non può far finta di niente, perché è obbligato dalla legge a fornire sicurezza nelle transazioni immobiliari e non può far rischiare l’acquirente. Il problema della mancanza della continuità delle trascrizioni è un problema del venditore, ed è ovvio che debba pagare lui, non l’acquirente. Si tenga presente che in caso di rifiuto del venditore di regolarizzare la proprietà del suo bene, l’acquirente ben potrebbe invocare l’inadempimento del venditore e chiedere la restituzione del doppio della caparra.
Fonte: Immobiliare Plurima
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