CERTIFICAZIONE ENERGETICA.
L’attestato di certificazione energetica è un documento ufficiale valido dieci anni, prodotto da un soggetto accreditato (certificatore energetico) in grado di attestare il consumo di edifici esistenti.
Il d.m. 22 novembre 2012, in vigore dallo scorso 28 dicembre dice addio alle autocertificazioni. A certificare le prestazioni energetiche di un edificio può essere solo un tecnico abilitato.
L’autocertificazione era un’ alternativa molto utilizzata anche se poneva automaticamente l’immobile in classe G, ossia nella classe più bassa. La certificazione energetica ha due scopi di utilizzo principali. Innanzitutto per il rogito: l’attestato di certificazione energetica è indispensabile per tutti gli atti notarili di compravendita di ogni singolo immobile dal primo luglio 2009 e dal primo luglio 2010 anche per gli atti di locazione. In secondo luogo, per l’accesso alle detrazioni del 55% sul reddito IRPEF: l’attestato energetico fa parte della documentazione necessaria all’ottenimento degli sgravi fiscali.
Il d.m. 22 novembre 2012 esclude dagli obblighi di certificazione energetica solo quegli edifici per cui risulta tecnicamente impossibile procedere alla certificazione energetica quali: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi ed altri edifici a questi equiparabili, in cui non è necessario garantire un confort abitativo. Ancora: ruderi (previa esplicita dichiarazione di tale stato dell’edificio nell’atto notarile di trasferimento di proprietà), immobili venduti nello stato di scheletro strutturale (cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell’involucro edilizio), rustici (cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici).
Per questi ultimi tre casi si sottolinea l’obbligo di deposito di una nuova relazione tecnica sul contenimento dei consumi energetici (art 28, 1 l. 9 gennaio 1991 n°10) da rendere alla denuncia di inizio lavori. Si dispone inoltre che gli amministratori degli stabili e i responsabili degli impianti forniscano ai condomini o ai certificatori, da questi incaricati, tutte le informazioni e i dati edilizi e impiantistici, compreso il libretto di impianto per la climatizzazione necessario alla realizzazione della certificazione energetica di edifici.
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