TERRENI AGRICOLI ED EDIFICABILI: LA PLUSVALENZA.
L’art. 812 comma 1 del Codice Civile: “ sono beni immobili il suolo, le sorgenti, i corsi d’acqua, gli alberi , gli edifici e le altre costruzioni , tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo”. I terreni agricoli, dunque, così come quelli edificabili, sono considerati beni immobili. Generalmente, in fase di compravendita di un terreno, chi acquista è soggetto al pagamento di una serie di imposte e chi vende, invece, non dovrebbe effettuare alcun tipo di pagamento. Read more →