IMPOSTE SULL’ACQUISTO DELLA CASA PER IL 2014.
L’acquisto di una casa comporta il pagamento di alcune imposte.
Vediamo da vicino quali sono le novità apportate per il 2014, per effetto degli art. 10 del D.lgs 23/2011 e 26 del Dl. 104/2013.
Quando si acquista la prima casa si può godere di un regime fiscale agevolato rispetto a quello ordinario.
Bisogna tener conto di una distinzione fondamentale ossia l’ipotesi in cui il venditore è un privato, dall’ipotesi in cui si acquisti da un’impresa costruttrice.
Quando il venditore è un privato si deve pagare:
- L’IMPOSTA DI REGISTRO del 2% (fino al 31 dicembre 2013 era del 3% );
- L’IMPOSTA IPOTECARIA FISSA di € 50,00 (fino al 31 dicembre 2013 era di € 168,00);
- L’IMPOSTA CATASTALE FISSA di € 50,00 (fino al 31 dicembre 2013 era di € 168,00).
Se l’immobile è accatastato come immobile di lusso (categorie: A/1, A/8, A/9) si è tenuti al pagamento di un’ imposta di registro del 9% (fino al 31 dicembre 2013 era del 7%).
Invece, quando a vendere è un’ impresa costruttrice o di ristrutturazione, entro 4 anni dall’ultimazione dei lavori le imposte da pagare sono:
- L’ IVA del 4%;
- L’ IMPOSTA DI REGISTRO FISSA di € 200,00 (fino al 31 dicembre 2013 era di € 168,00);
- L’ IMPOSTA IPOTECARIA FISSA di € 200,00 (fino al 31 dicembre 2013 era di € 168,00);
- L’IMPOSTA CATASTALE FISSA di € 200,00 (fino al 31 dicembre 2013 era di € 168,00).
Se si acquista da impresa non costruttrice o di non ristrutturazione, o si acquista dopo 4 anni dall’ultimazione dei lavori, si è esenti dall’IVA, ma si paga:
- L’ IMPOSTA DI REGISTRO del 2% (fino al 31 dicembre 2013 era del 3%);
- L’ IMPOSTA IPOTECARIA FISSA di € 200,00 (fino al 31 dicembre 2013 era di € 168,00);
- L’IMPOSTA CATASTALE FISSA di € 200,00 ( fino al 31 dicembre 2013 era di € 168,00).
Se si acquista un immobile ad uso abitativo che non sia prima casa, da un privato o da un’ impresa non costruttrice e che non ha seguito i lavori di ristrutturazione, o da un’ impresa costruttrice o che ha eseguito lavori di risanamento dopo 4 anni dalla data di ultimazione dei lavori le imposte da pagare sono le seguenti:
- IMPOSTA DI REGISTRO DEL 9% (fino al 31 dicembre 2013 era del 7%);
- IMPOSTA IPOTECARIA DI € 50,00 (fino al 31 dicembre 2013 era del 2%);
- IMPOSTA CATASTALE DI € 50,00 (fino al 31 dicembre 2013 era del 1%).
Se si acquista non come prima casa da un’impresa costruttrice o di ristrutturazione entro 4 anni dall’ultimazione dei lavori, le imposte da versare saranno le seguenti:
- IVA del 10% fino al 22% per gli immobili di lusso;
- IMPOSTA DI REGISTRO FISSA di € 200,00 (fino al 31 dicembre 2013 era di € 168,00);
- IMPOSTA IPOTECARIA FISSA di € 200,00 (fino al 31 dicembre 2013 era di € 168,00);
- IMPOSTA CATASTALE FISSA di € 200,00 (fino al 31 dicembre 2013 era di €168,00);
A seguito della legge finanziaria per il 2007 si assume come base imponibile per imposte di registro, ipotecarie e catastale il valore catastale anziché il corrispettivo pagato. Esse sono versate dal notaio al momento della registrazione dell’atto.
In tal caso le tariffe notarile devono essere ridotte del 30%. Inoltre se l’acquirente ha contratto un mutuo o chiesto un finanziamento bancario la base imponibile non può essere inferiore all’ammontare del mutuo o del finanziamento erogato.
Se l’acquirente non è un privato e se le compravendite riguardano terreni, negozi o uffici la base imponibile è costituita dal prezzo pattuito o dichiarato nell’atto.
Tuttavia l’acquirente può chiedere al notaio che la base imponibile ai fini dell’applicazione delle imposte sia costituito dal valore catastale dell’immobile indipendentemente dal prezzo dichiarato. L’agevolazione è concessa sempre che nell’atto sia riportato il valore catastale e sia indicato l’effettivo importo pattuito per la cessione.
Le penalizzazioni maggiori ci saranno per chi acquista dei piccoli immobili.
Per la nuova imposta di registro infatti è previsto sempre un importo minimo di € 1’000,00, mentre nel 2013 veniva calcolata sull’effettivo valore del fabbricato.
E’ possibile detrarre fiscalmente ai fini IRPEF nella misura del 19% (per importi fino a 1’000 euro) i compensi corrisposti agli intermediari immobiliari per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale.
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