LA NUDA PROPRIETA’.
La crisi ha modificato sia il profilo del venditore che dell’acquirente, dando vita a nuove prospettive di vendita e di acquisto.
Per questo motivo è sempre più in voga la NUDA PROPRIETA’, utilizzata sempre più spesso da famiglie giovani e di media età che cercano liquidità immediata da questa soluzione: cedono il proprio immobile continuando a viverci e, nello stesso tempo, possono disporre di liquidità da utilizzare per il sostentamento o per nuovi investimenti.
Dunque, una volta ceduta la nuda proprietà (valore dell’immobile decurtato dell’usufrutto) di un immobile, l’usufruttuario ha diritto di goderne l’uso per tutta la vita o entro un periodo determinato in fase di contratto. Nel caso in cui l’usufruttuario decedesse durante il periodo in cui l’usufrutto a tempo fosse ancora in vigore, l’usufrutto e la nuda proprietà si congiungerebbero nella piene proprietà e l’immobile entrerebbe nella piena disponibilità del nudo proprietario. Se muore il nudo proprietario la nuda proprietà si trasmette ai suoi eredi che diverranno pieni proprietari alla morte dell’usufruttuario. L’usufruttuario può essere una persona sola oppure due coniugi ed è tenuto a sostenere tutte le spese di manutenzione ordinaria dell’abitazione, mantenendo l’immobile in buono stato, senza danneggiarlo o modificarlo all’insaputa del nudo proprietario.
L’usufruttuario esercita il diritto di voto quando nell’assemblea condominiale si discutono affari che riguardano l’ordinaria amministrazione ed il semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.
Se l’usufruttuario non paga le spese condominiali di sua competenza, l’amministratore condominiale potrà esercitare i diritti del condominio promuovendo esecuzione forzata sul diritto di usufrutto che, come stabilisce l’art. 2810 cc, può essere ipotecato.
Inoltre ai sensi dell’art. 1008 cc l’usufruttuario è tenuto al pagamento dell’ IMU e dell’ IRPEF proprio perchè gode di un diritto reale.
L’usufruttuario può anche affittare l’immobile percependone gli affitti e non modificandone la destinazione economica oppure vendere l’usufrutto a terze persone nei limiti dei termini previsti nel contratto di vendita di nuda proprietà.
Il nudo proprietario (che ha diritto di proprietà su un immobile, ma non il diritto di goderne l’uso) acquista certamente l’immobile oggi ad un prezzo agevolato, dal momento che la nuda proprietà si rivaluta doppiamente: sia grazie all’incremento del valore di mercato dell’immobile, sia grazie all’avanzamento dell’età dell’usufruttuario.
Ciò costituisce per il nudo proprietario fonte di notevole guadagno nel caso in cui egli volesse trasferire a terzi in qualsiasi momento la nuda proprietà dell’immobile stesso.
Il nudo proprietario a differenze dell’usufruttuario è tenuto a sostenere le spese straordinarie ossia le spese strutturali, percependo dall’usufruttuario l’interesse legale nella misura del 5% per spese sostenute per effettuare tali riparazioni.
Quando all’ordine del giorno dell’assemblea condominiale sono previste deliberazioni relative alla manutenzione straordinaria delle parti comuni dell’edificio, il diritto di voto spetta al nudo proprietario.
Il prezzo di vendita della nuda proprietà si stabilisce applicando un coefficiente, secondo l’età dell’usufruttuario, al valore di mercato dell’immobile. Questi coefficienti sono redatti periodicamente del Ministero delle Finanze e sono basati sulle aspettative di vita statistica in Italia e sul tasso di interesse legale in vigore.
L’usufrutto a tempo, invece (e dunque la possibilità di usufruire dell’immobile di cui si è ceduta la nuda proprietà per un periodo di tempo non legato all’età dell’usufruttuario), si calcola scontando gli anni della durata dello stesso dall’aspettativa di vita media (intorno agli 85 anni) indicata dall’ISTAT, facendo quindi riferimento alle normali tabelle per il calcolo della nuda proprietà.
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