LEGGE DI STABILITA’ 2016: AGEVOLAZIONE ACQUISTO PRIMA CASA.
La Legge di Stabilità 2016 ha reso più semplice usufruire delle agevolazioni fiscali sull’acquisto della prima casa. Dal 1 Gennaio, infatti, anche chi in passato ha acquistato una prima casa usufruendo delle agevolazioni previste, potrà acquistare un nuovo immobile senza prima vendere il precedente sfruttando ancora una volta i benefici fiscali; a patto che l’abitazione acquistata precedentemente con l’agevolazione prima casa venga rivenduta entro un anno dalla data dell’atto. Per usufruire dell’agevolazione prima casa bisogna rispettare determinati requisiti:
- l’acquisto deve riguardare abitazioni rientranti nella categoria “A” ad esclusione di quelle A\1, A\8, A\9;
- non bisogna possedere, nemmeno in comunione con il coniuge, altre abitazioni nello stesso comune;
- non bisogna possedere altre abitazioni su tutto il territorio nazionale, acquistate con l’agevolazione prima casa;
- bisogna essere residenti nel comune in cui si acquista l’immobile oppure trasferirvi la residenza entro 18 mesi;
- divieto di alienare l’immobile entro i 5 anni dalla data di acquisto, a meno che non se ne acquisti uno nuovo, sempre da adibire ad abitazione principale, entro i 12 mesi successivi;
- nel caso della novità introdotta dalla Legge di Stabilità 2016, bisogna trasferire l’abitazione acquistata precedentemente con le agevolazioni entro un anno dal nuovo acquisto.
Il mancato rispetto, anche solo di uno degli elementi precedentemente indicati, comporta la decadenza dell’agevolazione con l’obbligo di versare l’imposta nella misura ordinaria, pari al 9% anziché quella del 2%, nel caso di acquisto da un privato oppure da un soggetto IVA, ad eccezione dell’impresa costruttrice, oltre che una sanzione pari al 30%. Nel caso di acquisto dall’impresa costruttrice entro 4 anni dall’ultimazione dei lavori, invece, l’IVA passerebbe dal 4% per l’acquisto prima casa al 10% del prezzo di acquisto fino al 22% per gli immobili di lusso, oltre che la sanzione come indicata precedentemente.
La novità è applicabile anche in caso di acquisto della prima casa per donazione o successione, sempre in presenza di tutti i requisiti e di tutte le condizioni precedentemente indicati.
Fino al 31 Dicembre 2015 invece, chi voleva acquistare una prima casa avendone già in passato acquistata un’altra usufruendo delle agevolazioni previste, doveva necessariamente prima vendere l’abitazione in questione e solo successivamente poteva acquistare il nuovo immobile usufruendo del beneficio.
Vuoi lasciare un commento?
Vuoi partecipare lasciando una tua impressione?Constribuisci liberamete!